Art. 1.

      1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo unico», e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato si avvale della Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze di cui all'articolo 132»;

          b) alla lettera c) del comma 8, dopo la parola: «metadone» sono inserite le seguenti: «negli istituti di prevenzione e pena»;

          c) al comma 8 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «h-bis) sull'attuazione del trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230»;

          d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

      «11. I dati a qualsiasi titolo raccolti ed elaborati dall'Osservatorio sono pubblici, resi disponibili su internet e allegati alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 131»;

          e) i commi 16, 17 e 18 sono abrogati.

 

Pag. 5